Condizioni generali di vendita
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito le "Condizioni di Vendita") disciplinano tutte le offerte, conferme d’ordine, contratti di vendita e consegne di prodotti e servizi correlati effettuati da Allengra GmbH, Weißdornweg 13, 74747 Ravenstein, Germania, e Allengra SRL, Str. Nojoridului 90, 410542 Oradea, Romania (ciascuna individualmente e congiuntamente denominata "Allengra"). La parte contrattuale in ciascuna singola transazione è la società Allengra che emette il preventivo, la conferma d’ordine o la fattura per tale transazione.
1. Ambito di applicazione e incorporazione
1.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano esclusivamente a tutti i rapporti commerciali tra Allengra e i suoi clienti (ciascuno un "Cliente"). Allengra vende esclusivamente a imprenditori ai sensi del § 14 BGB, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico. Allengra non stipula contratti con consumatori.
1.2 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano all’intero rapporto commerciale attuale e futuro con il Cliente, anche se non nuovamente richiamate espressamente in contratti successivi.
1.3 Eventuali condizioni generali del Cliente che siano in conflitto con, divergano da o integrino le presenti Condizioni di Vendita sono espressamente respinte e non diverranno parte del contratto, anche qualora Allengra esegua il contratto senza obiezioni o faccia riferimento a documenti contenenti o richiamanti tali condizioni. Condizioni difformi del Cliente si applicano solo se Allengra le ha espressamente confermate per iscritto.
1.4 Accordi individuali conclusi con il Cliente in un caso specifico (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti Condizioni di Vendita. Tali accordi individuali richiedono la forma scritta a fini probatori.
1.5 Tutte le dichiarazioni e comunicazioni giuridicamente rilevanti di ciascuna parte in relazione al contratto (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riserve, termini, dichiarazioni di recesso o risoluzione, e comunicazioni relative a prezzo, ambito, difetti o consegna) devono essere effettuate per iscritto, che ai fini delle presenti Condizioni di Vendita include email e altre forme testuali, per essere valide.
2. Preventivi e conclusione del contratto
2.1 I preventivi emessi da Allengra sono vincolanti per trenta (30) giorni dalla data di emissione, salvo diversa indicazione nel preventivo stesso. Decorso tale periodo, Allengra non è più vincolata dal preventivo.
2.2 Il contratto si conclude (a) quando Allengra emette una conferma d’ordine scritta, oppure (b) quando il Cliente effettua un ordine scritto che corrisponde esattamente a un preventivo Allengra esistente e valido senza modifiche di ambito, specifica tecnica, prezzo, tempi di consegna, termini di pagamento o qualsiasi altra condizione commerciale. Qualsiasi deviazione del Cliente rispetto al preventivo sarà considerata una nuova offerta che richiede l’accettazione scritta di Allengra.
2.3 Informazioni, illustrazioni, disegni, pesi, dimensioni, dati prestazionali e altre descrizioni tecniche forniti in cataloghi, brochure, schede tecniche o sul sito web Allengra costituiscono descrizioni delle caratteristiche normali del prodotto. Non costituiscono caratteristiche garantite ai sensi del diritto tedesco, salvo che siano espressamente designate come "garantite" da Allengra per iscritto.
2.4 Per progetti su misura, OEM o di sviluppo, Allengra ha diritto di addebitare separatamente costi di ingegnerizzazione non ricorrenti (NRE) e costi di attrezzaggio rispetto a qualsiasi ordine di produzione in serie. Tali addebiti NRE e di attrezzaggio non sono rimborsabili. Tutti gli utensili, maschere, attrezzature, disegni, prototipi e software sviluppati da Allengra rimangono di proprietà di Allengra, salvo che il trasferimento di proprietà sia stato espressamente concordato per iscritto.
3. Prezzi, pagamento e ritardo di pagamento
3.1 I prezzi sono indicati in Euro (EUR), al netto dell’IVA e di qualsiasi altra imposta, dazio o onere applicabile, e al netto di imballaggio, trasporto, assicurazione, dogana e altri costi accessori, salvo espressa indicazione contraria. Altre valute richiedono il previo consenso scritto di Allengra.
3.2 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento è dovuto entro trenta (30) giorni netti dalla data della fattura, senza detrazioni. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura.
3.3 Per i Clienti domiciliati al di fuori dell’Unione Europea, Allengra ha diritto di richiedere il pagamento anticipato totale o parziale, salvo diverso accordo scritto. Per i Clienti privi di una sufficiente storia creditizia con Allengra, Allengra può altresì richiedere il pagamento anticipato, indipendentemente dal domicilio.
3.4 Se, tra la conclusione del contratto e la data di consegna concordata (qualora il periodo superi tre (3) mesi), i costi diretti di Allengra per materie prime, componenti elettronici, energia o trasporto aumentano a seguito di eventi straordinari di mercato oggettivamente verificabili (inclusi, a titolo esemplificativo, impennate dei prezzi delle materie prime, interruzioni della catena di fornitura o significative oscillazioni valutarie), Allengra ha diritto di adeguare il prezzo concordato di un importo corrispondente. Allengra fornirà, su richiesta, una ragionevole prova dell’aumento dei costi. L’adeguamento del prezzo non eccederà l’effettivo incremento dei costi diretti di Allengra; eventuali diminuzioni dei prezzi saranno trasferite al Cliente nello stesso modo.
3.5 In caso di ritardo di pagamento, il Cliente dovrà, senza necessità di alcun sollecito, corrispondere interessi di mora al tasso legale applicabile alle transazioni commerciali (attualmente nove (9) punti percentuali sopra il tasso base della Banca Centrale Europea) e l’importo forfettario legale di recupero crediti di EUR 40 ai sensi del § 288 (5) BGB, oltre a ragionevoli costi di recupero.
3.6 Se il Cliente è in mora nel pagamento di qualsiasi importo dovuto, Allengra ha diritto, fatti salvi gli altri diritti, di sospendere ulteriori consegne (anche relative a ordini non collegati) e di richiedere pagamento anticipato o garanzie per tutti gli ordini aperti.
3.7 Il Cliente può compensare crediti verso Allengra solo con crediti non contestati o definitivamente accertati da un tribunale. La stessa limitazione si applica all’esercizio da parte del Cliente di qualsiasi diritto di ritenzione.
4. Consegna, Incoterms e trasferimento del rischio
4.1 Salvo diverso accordo scritto, tutte le consegne avvengono EXW Allengra IncotermsⓇ 2020. Qualora, eccezionalmente, Allengra consegni i beni utilizzando il proprio personale e mezzi di trasporto, il rischio di perdita o deterioramento accidentale passa al Cliente al momento della consegna fisica dei beni al Cliente nel luogo di destinazione concordato.
4.2 I tempi di consegna indicati non sono vincolanti e hanno valore indicativo, salvo che siano stati espressamente designati per iscritto da Allengra come "fissi" nella conferma d’ordine o nel preventivo.
4.3 Allengra ha diritto di effettuare consegne parziali e di fatturarle separatamente, a condizione che la consegna parziale sia ragionevolmente utilizzabile dal Cliente e che il Cliente non sostenga spese aggiuntive rilevanti di conseguenza.
4.4 Se la spedizione o l’accettazione dei beni è ritardata per cause imputabili al Cliente, il rischio di perdita o deterioramento accidentale passa al Cliente nella data in cui Allengra ha informato il Cliente che i beni sono pronti per la spedizione o il ritiro.
4.5 Una volta che un ordine è stato confermato da Allengra ai sensi della clausola 2.2, il Cliente non avrà diritto di annullare, rinviare, sospendere, ridurre o altrimenti modificare l’ordine, in tutto o in parte, se non con il previo consenso scritto di Allengra. Qualora Allengra, a propria discrezione, accetti una cancellazione, un rinvio o una modifica, Allengra ha diritto di fatturare al Cliente (i) il prezzo integrale di eventuali beni già prodotti, (ii) tutti i costi NRE, di attrezzaggio, personalizzazione e qualificazione sostenuti per l’ordine, (iii) eventuali impegni verso fornitori non annullabili assunti per l’ordine (inclusi materie prime e componenti ordinati per soddisfare quantità minime d’ordine del fornitore o requisiti di lotto), e (iv) una ragionevole penale di cancellazione o modifica a copertura dei costi amministrativi e di ripianificazione di Allengra. Restano impregiudicate le disposizioni della clausola 2.4 (non rimborsabilità di NRE e attrezzaggio) e della clausola 4.7 (componenti eccedenti).
4.6 Il Cliente non ha diritto di restituire beni privi di difetti. Le restituzioni di beni privi di difetti possono essere accettate da Allengra, a sua esclusiva discrezione, caso per caso e solo previa autorizzazione scritta al reso (Return Material Authorisation, RMA) rilasciata in anticipo da Allengra. I resi ricevuti senza RMA saranno rifiutati e restituiti al Cliente a spese e rischio del Cliente. Qualora Allengra accetti un reso di beni privi di difetti, il Cliente sosterrà tutti i costi di spedizione di ritorno e Allengra avrà diritto di addebitare una commissione di reintegro a magazzino fino al venti per cento (20%) del valore fatturato dei beni restituiti. I beni che siano stati personalizzati, marcati, configurati o altrimenti prodotti specificamente per il Cliente non sono restituibili. La presente clausola non pregiudica i diritti legali del Cliente in caso di beni difettosi, che sono disciplinati dalle clausole 6 e 7.
4.7 Qualora i beni forniti al Cliente richiedano componenti, materie prime o sotto-assiemi che Allengra acquista specificamente per l’ordine del Cliente o per ordini ricorrenti, e qualora il fornitore di tali componenti imponga una quantità minima d’ordine (MOQ), una dimensione del lotto di produzione o un impegno d’ordine non annullabile che ecceda la quantità dell’ordine del Cliente in quel momento, Allengra ha diritto di approvvigionarsi di tali componenti nella quantità necessaria a soddisfare il MOQ o il requisito di lotto del fornitore. Allengra compirà ragionevoli sforzi per utilizzare l’eventuale inventario eccedente risultante in ordini successivi del Cliente. In caso di cessazione, phase-out, fine vita (end-of-life) o altra interruzione del relativo ordine, progetto o prodotto del Cliente (sia avviata dal Cliente, dal cliente del Cliente, oppure derivante dal fatto che il Cliente cessi di effettuare ordini successivi per un periodo continuativo di sei (6) mesi o più), il Cliente dovrà, a seguito di comunicazione scritta di Allengra, acquistare da Allengra al costo documentato di Allengra (più un ragionevole onere di gestione) qualsiasi inventario eccedente residuo di tali componenti, materie prime, sotto-assiemi e prodotti finiti specifici per il Cliente che Allengra detiene per il Cliente. Allengra fornirà una ragionevole evidenza delle quantità e dei costi in questione. La proprietà di tale inventario eccedente acquistato passerà al Cliente al momento del pagamento e Allengra, a spese e a scelta del Cliente, provvederà a consegnare l’inventario al Cliente oppure a rottamarlo per conto del Cliente.
5. Riserva di proprietà
5.1 Allengra conserva la proprietà di tutti i beni consegnati (i "Beni in Riserva") fino al ricevimento del pagamento integrale di tutti i crediti derivanti dall’attuale rapporto commerciale tra Allengra e il Cliente, inclusi eventuali crediti condizionati o futuri e crediti derivanti da eventuali conti correnti.
5.2 Il Cliente ha diritto di trasformare, combinare o rivendere i Beni in Riserva nel normale corso della propria attività. In caso di trasformazione o combinazione con altri beni, Allengra acquisirà la comproprietà del nuovo bene in proporzione tra il valore fatturato dei Beni in Riserva e il valore fatturato degli altri beni trasformati o combinati al momento della trasformazione o combinazione. Il Cliente custodirà tale comproprietà per conto di Allengra gratuitamente.
5.3 Il Cliente cede con la presente ad Allengra, a titolo di garanzia, tutti i crediti derivanti dalla rivendita dei Beni in Riserva (o di qualsiasi bene in cui i Beni in Riserva siano incorporati) fino al valore totale della fattura dei crediti di Allengra nei confronti del Cliente. Allengra accetta tale cessione. Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere i crediti ceduti per conto di Allengra finché adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento verso Allengra.
5.4 Il Cliente assicurerà i Beni in Riserva, a proprie spese, contro incendio, furto, acqua e altri rischi usuali per il loro valore di sostituzione e, su richiesta, fornirà ad Allengra prova di tale assicurazione. Il Cliente cede con la presente ad Allengra tutti i crediti derivanti da tali polizze assicurative relativi ai Beni in Riserva. Allengra accetta tale cessione.
5.5 Il Cliente informerà Allengra senza indugio di qualsiasi accesso da parte di terzi ai Beni in Riserva (inclusi sequestro o pignoramento) e farà tutto quanto ragionevolmente necessario per consentire ad Allengra di far valere i propri diritti di proprietà.
6. Ispezione e denuncia dei difetti
6.1 Il Cliente dovrà ispezionare i beni immediatamente al ricevimento per verificare l’eventuale presenza di difetti evidenti, in particolare danni da trasporto, mancanze, identità e quantità. I difetti evidenti devono essere comunicati ad Allengra per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi dalla consegna.
6.2 I difetti occulti devono essere comunicati ad Allengra per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi dalla loro scoperta.
6.3 Se il Cliente non comunica ad Allengra un difetto entro i termini di cui alle clausole 6.1 e 6.2, i beni si considereranno accettati con riguardo a tale difetto e i diritti di garanzia del Cliente rispetto a tale difetto saranno esclusi. Restano altrimenti impregiudicate le disposizioni del § 377 HGB.
7. Garanzia per difetti
7.1 Allengra garantisce che i beni sono conformi alle specifiche concordate per iscritto al momento del trasferimento del rischio, fatti salvi i consueti scostamenti/tolleranze del settore.
7.2 Il periodo di garanzia per difetti materiali è di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna. Restano impregiudicati e si applicano in aggiunta i termini di prescrizione legali per pretese derivanti da dolo, colpa grave, occultamento doloso di un difetto, lesioni alla vita, al corpo o alla salute, pretese ai sensi della Product Liability Act e violazione di una garanzia espressamente assunta.
7.3 In caso di denuncia di difetto giustificata, Allengra, a sua esclusiva scelta, porrà rimedio al difetto mediante riparazione o sostituzione. Solo se tale adempimento successivo fallisce due volte, è irragionevole per il Cliente o è rifiutato da Allengra, il Cliente potrà ridurre il prezzo di acquisto o, in caso di difetto non trascurabile, recedere dal contratto.
7.4 Le pretese di garanzia sono escluse per difetti causati da:
utilizzo dei beni al di fuori dei parametri indicati nella specifica tecnica di Allengra (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intervallo di portata, pressione, temperatura, tensione, ambiente elettromagnetico);
uso dei beni con fluidi/mezzi incompatibili con i materiali delle parti a contatto con il fluido come specificato da Allengra;
installazione, messa in servizio, utilizzo o manutenzione impropri non conformi alle istruzioni di installazione e di esercizio di Allengra, modifiche, riparazioni o interventi effettuati dal Cliente o da terzi senza il previo consenso scritto di Allengra:
normale usura, incrostazioni, corrosione o contaminazione causate dall’ambiente operativo;
qualsiasi influenza esterna non imputabile ad Allengra (inclusi urto, incidente, calamità naturale).
7.5 La garanzia di Allengra è limitata ai beni forniti. Allengra non fornisce alcuna garanzia circa l’idoneità dei beni per una specifica applicazione o ambiente di installazione del Cliente, salvo che tale idoneità sia stata espressamente confermata per iscritto da Allengra.
7.6 Allengra garantisce che, al momento della consegna, i beni sono liberi da diritti di terzi che impedirebbero al Cliente di utilizzare i beni per la loro destinazione d’uso nello Spazio Economico Europeo. Qualora un terzo faccia valere una pretesa nei confronti del Cliente sostenendo che i beni, nella forma consegnata da Allengra e utilizzati per la loro destinazione d’uso (Intended purpose), violino i diritti di proprietà intellettuale di tale terzo, Allengra, a sua scelta e a proprie spese, (1) procurerà al Cliente il diritto di continuare a utilizzare i beni interessati, (ii) modificherà o sostituirà i beni interessati in modo che non siano in violazione pur continuando a rispettare le specifiche concordate, oppure (iii) ritirerà i beni interessati rimborsando il prezzo di acquisto pagato (al netto di un importo ragionevole per l’uso fino a quel momento). I rimedi sopra indicati sono gli unici ed esclusivi rimedi del Cliente per violazione di diritti di terzi e sono soggetti alle limitazioni di responsabilità di cui alla clausola 8. La presente garanzia non si applica a (a) violazioni derivanti dalla combinazione, integrazione o uso dei beni con prodotti, componenti, software o processi non forniti da Allengra, (b) modifiche dei beni effettuate dal Cliente o da terzi, (c) beni fabbricati secondo specifiche, disegni o progetti forniti dal Cliente (nel qual caso il Cliente terrà indenne Allengra da qualsiasi pretesa di violazione di terzi relativa a tali specifiche), oppure (d) uso dei beni al di fuori dello Spazio Economico Europeo laddove Allengra non abbia espressamente confermato la disponibilità dei beni per tale territorio.
8. Responsabilità
8.1 Allengra sarà responsabile senza limitazioni per danni derivanti da dolo o colpa grave, da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, da occultamento doloso di un difetto, da violazione di una garanzia espressamente assunta e ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (German Product Liability Act).
8.2 Per danni derivanti da una violazione per lieve negligenza di un’obbligazione contrattuale essenziale (intendendosi un’obbligazione il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il Cliente fa e può fare regolare affidamento), la responsabilità di Allengra sarà limitata al danno prevedibile e tipico del contratto. Tale limitazione non eccederà il valore dell’ordine della consegna interessata.
8.3 Qualsiasi responsabilità di Allengra per violazione per lieve negligenza di obbligazioni contrattuali non essenziali è esclusa.
8.4 Nella massima misura consentita dalla legge, Allengra non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, in particolare perdita di profitto, perdita di produzione, perdita d’uso, perdita di dati, perdita di contratti, costi di richiamo, danno alla reputazione o pretese di terzi (diverse da quelle ai sensi della Product Liability Act).
8.5 Allengra mantiene un’assicurazione per la responsabilità da prodotto con un massimale minimo di EUR 5.000.000 per sinistro. I certificati assicurativi possono essere forniti su ragionevole richiesta.
8.6 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano in egual misura alla responsabilità personale dei rappresentanti legali, dipendenti, agenti e ausiliari di Allengra.
8.7 Il Cliente riconosce che i beni di Allengra sono tipicamente acquistati come componenti per l’integrazione nei prodotti, macchine, sistemi o processi del Cliente (la "Applicazione del Cliente"). Il Cliente riconosce inoltre che la selezione dei beni, la verifica della loro idoneità per l’Applicazione del Cliente, la progettazione dell’Applicazione del Cliente e i test, la validazione, l’installazione, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione dell’Applicazione del Cliente sono di esclusiva responsabilità del Cliente. Allengra non ha alcun obbligo di valutare se la selezione dei beni da parte del Cliente sia appropriata per l’Applicazione del Cliente, né se l’integrazione dei beni nell’Applicazione del Cliente sia sicura, idonea allo scopo o conforme al regime normativo applicabile all’Applicazione del Cliente, salvo che Allengra abbia espressamente assunto tale obbligo per iscritto. Fatta salva la clausola 8.1 (che resta impregiudicata), il Cliente terrà indenne, difenderà e manleverà Allengra da e contro qualsiasi pretesa di terzi, perdite, danni, costi e spese (incluse ragionevoli spese legali) derivanti da o in connessione con (i) la progettazione, fabbricazione, commercializzazione, vendita, uso o richiamo dell’Applicazione del Cliente, (ii) l’integrazione dei beni nell’Applicazione del Cliente, o (iii) qualsiasi dichiarazione resa dal Cliente ai propri clienti o utenti finali riguardo ai beni o all’Applicazione del Cliente che ecceda le specifiche espressamente confermate per iscritto da Allengra. Tale manleva non si applica nella misura in cui la pretesa pertinente sia causata da un difetto nei beni per il quale Allengra è responsabile ai sensi delle clausole 7 e 8.
9. Proprietà intellettuale e riservatezza
9.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui beni forniti, sulla tecnologia di Allengra, su progetti, disegni, firmware, dati di calibrazione e software, nonché su qualsiasi risultato di lavoro commissionato dal Cliente (incluse sviluppi OEM personalizzati) rimangono di esclusiva proprietà di Allengra. Il Cliente riceve una licenza non esclusiva e non trasferibile per utilizzare i beni consegnati per la loro destinazione d’uso.
9.2 Allengra conserva il diritto di utilizzare per propri scopi e per altri clienti il know-how generale, i metodi, le tecniche di calibrazione, i miglioramenti di piattaforma e l’esperienza ingegneristica acquisiti o sviluppati nel corso di qualsiasi progetto per il Cliente, a condizione che non venga divulgata alcuna informazione riservata del Cliente.
9.3 Ciascuna parte manterrà riservate tutte le informazioni non pubbliche divulgate dall’altra parte in relazione al contratto, incluse informazioni tecniche, commerciali, finanziarie o organizzative, e le utilizzerà esclusivamente per le finalità del contratto. Tale obbligo continua per un (1) anno dopo la cessazione del contratto, salvo e nella misura in cui le parti abbiano stipulato un accordo di riservatezza separato, che in tal caso prevarrà.
10. Conformità, compliance e controllo delle esportazioni
10.1 Salvo diverso accordo espressamente previsto per iscritto, Allengra garantisce la conformità dei beni ai requisiti CE, RoHS e REACH, ove applicabili al prodotto pertinente. Non sono garantite altre conformità, approvazioni o certificazioni (incluse quelle per acqua potabile, contatto con alimenti, ATEX, applicazioni igieniche o aree pericolose) salvo che siano espressamente confermate per iscritto nel preventivo o nella conferma d’ordine.
10.2 Il Cliente rispetterà tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso, i regolamenti UE in materia di sanzioni e, ove applicabili, le norme statunitensi sul controllo della riesportazione. Il Cliente non venderà, trasferirà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, i beni verso alcun paese, entità o persona qualora tale transazione sia vietata ai sensi di tali norme.
10.3 Il Cliente terrà indenne e manleverà Allengra da qualsiasi pretesa, sanzione, perdita o danno derivante da qualsiasi violazione da parte del Cliente della clausola 10.2.
10.4 Allengra ha diritto di rifiutare, sospendere o annullare qualsiasi ordine, in tutto o in parte, senza alcuna responsabilità di qualsiasi tipo, qualora tale ordine comporti o possa comportare una violazione di qualsiasi requisito di controllo delle esportazioni, sanzioni, antiriciclaggio o know-your-customer applicabile ad Allengra.
11. Risoluzione
11.1 Ciascuna parte può risolvere il contratto per inadempimento sostanziale dell’altra parte con preavviso scritto di trenta (30) giorni qualora la parte inadempiente non ponga rimedio alla violazione entro tale periodo. Ciascuna parte può risolvere il contratto con effetto immediato in caso di insolvenza dell’altra parte, richiesta di apertura di procedure d’insolvenza o analogo stato di difficoltà finanziaria.
12. Forza maggiore
12.1 Nessuna parte sarà responsabile per qualsiasi inadempimento o ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale inadempimento o ritardo sia causato da un evento di forza maggiore. Gli eventi di forza maggiore includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerra, ostilità, disordini civili, atti terroristici, sabotaggio, attacco informatico, calamità naturali, incendio, alluvione, condizioni meteorologiche avverse, pandemia, epidemia, misure governative di quarantena; sanzioni e restrizioni commerciali, carenze di energia e materie prime, carenze di semiconduttori, interruzioni dei trasporti; scioperi, serrate e altre controversie di lavoro (diverse da quelle che interessano esclusivamente la parte che invoca la forza maggiore); inadempimento di fornitori o subfornitori per una qualsiasi delle cause sopra indicate.
12.2 La parte colpita dall’evento di forza maggiore ne darà comunicazione all’altra parte senza indebito ritardo e compirà ragionevoli sforzi per mitigarne gli effetti. Le date di consegna concordate saranno prorogate per la durata dell’evento di forza maggiore più un ragionevole periodo di riavvio.
12.3 Se l’evento di forza maggiore prosegue per più di tre (3) mesi, ciascuna parte può risolvere la parte interessata del contratto mediante comunicazione scritta, senza alcuna responsabilità di qualsiasi tipo verso l’altra parte.
13. Legge applicabile e foro competente
13.1 Le presenti Condizioni di Vendita e qualsiasi contratto concluso in base ad esse saranno disciplinati esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania, con esclusione (i) delle norme sul conflitto di leggi e (ii) della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG) dell’11 aprile 1980.
13.2 Per i Clienti domiciliati all’interno dell’Unione Europea, il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in connessione con il rapporto contrattuale saranno i tribunali competenti presso la sede legale di Allengra GmbH. Allengra ha tuttavia anche diritto di promuovere azioni contro il Cliente presso la sede del Cliente.
13.3 Per i Clienti domiciliati al di fuori dell’Unione Europea, tutte le controversie derivanti da o in connessione con il rapporto contrattuale saranno definitivamente risolte secondo il Regolamento Arbitrale del German Arbitration Institute (DIS) da uno o tre arbitri nominati conformemente a detto regolamento. La sede dell’arbitrato sarà Francoforte sul Meno, Germania. La lingua dell’arbitrato sarà l’inglese.
13.4 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Vendita sia o divenga invalida o inapplicabile in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida ed efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione originaria.
13.5 Nessuna parte può cedere o trasferire il contratto o uno qualsiasi dei diritti o obblighi derivanti dallo stesso, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell’altra parte, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. In via di eccezione, Allengra ha diritto, senza il consenso del Cliente, di cedere o trasferire il contratto o uno qualsiasi dei diritti o obblighi derivanti dallo stesso (i) a qualsiasi società affiliata di Allengra ai sensi dei §§ 15 e segg. AktG, oppure (ii) in connessione con una fusione, riorganizzazione o vendita di tutta o sostanzialmente tutta l’attività o gli asset a cui il contratto si riferisce. I crediti di pagamento di Aliengra possono essere liberamente ceduti.